Le ultimissime dal fisco

Le ultimissime dal fisco

I provvedimenti, le circolari, i pareri e le risoluzioni in materia fiscale.

Gli ultimi aggiornamenti dal 24 dicembre al 14 gennaio. 

Decreto legge Milleproroghe Decreto legge 29 dicembre 2010, n.225

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.303, del 29 dicembre 2010 (www.gazzettaufficiale.it), il decreto recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (cd. “Decreto Milleproroghe”).
Tra le disposizione di carattere fiscale di interesse per le imprese si segnalano quelle che dispongono:

  • la proroga al 31 marzo della pubblicazione degli studi di settore per l’anno 2011;
  • la deduzione forfettaria dal reddito di impresa favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti.


Dichiarazione di volontà per le operazioni intracomunitarie Agenzia delle entrate – Provvedimenti del 29 dicembre 2010, nn.188376 e 188381

Sono stati pubblicati i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate che, ai sensi dell’art.35, comma 7-bis, del Decreto Iva definiscono le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità per l’inclusione delle partite Iva nell’archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano operazioni con l’estero.

 

Tabelle ACI dei costi chilometrici per l’anno 2011
Agenzia delle entrate – Comunicato del 23 dicembre 2010

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.299, Supplemento Ordinario n.284 del 23 dicembre 2010 (www.gazzettaufficiale.it), le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Automobile Club Italia (“ACI”), rilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente nei casi di assegnazione in uso promiscuo ai dipendenti di autovetture, motocicli e ciclomotori ai sensi dell’art.51, comma 4, lett.a) del Tuir.

Rimborso Iva infrannuale Agenzia delle entrate – Risoluzione del 11 gennaio 2011, n.6/E

Nell’ipotesi di contabilità affidata a terzi, ai fini della determinazione dell’eccedenza Iva rimborsabile relativa al primo trimestre l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si deve fare riferimento alla differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e all’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso periodo. Non intervengono, pertanto, le disposizioni di cui all’art.1, comma 3 del dpr 23 maggio 1998, n.100, che comportano una diversa base di calcolo dell’imposta relativa a ciascuna liquidazione periodica nel caso in cui il contribuente abbia affidato a terzi la tenuta della contabilità.

Deducibilità delle spese di manutenzione dei beni gratuitamente devolvibili Agenzia delle entrate – Risoluzione del 5 gennaio 2011, n.5/E

L’Agenzia delle entrate, con riferimento alla disciplina delle relative spese di manutenzione, sostenute in relazione ai beni costruiti dal concessionario e ai beni realizzati dal concedente e successivamente completati dal concessionario ha chiarito che, ai fini della applicazione del regime di deducibilità di cui all’art.107 del Tuir, occorre far riferimento a tutti beni oggetto dell’attività di concessione che, alla scadenza, verranno devoluti al concedente. Secondo l’Agenzia, infatti, ai fini della deducibilità degli accantonamenti di cui all’art.107 cit. il parametro di riferimento è il costo del bene gratuitamente devolvibile, anche se non interamente sostenuto dal concessionario. Al riguardo va considerato che l’articolo in parola non prevede, diversamente dall’art.104 del Tuir, recante l’ammortamento finanziario, la necessità di considerare il costo dei predetti beni al netto degli eventuali contributi del concedente ai quali possono essere sostanzialmente equiparati i beni realizzati dal concedente e dati in uso al concessionario.

Disciplina fiscale dei Trust Agenzia delle entrate – Circolare del 27 dicembre 2010, n.61/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei trust. In particolare, secondo l’Agenzia, non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni dei redditi. Se, pertanto, il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente e ciò emerge non soltanto all’atto istitutivo del trust ma anche da elementi di mero fatto e non si verifica, quindi, il reale spossessamento di quest’ultimo, il trust deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell’imposizione dei redditi da esso prodotti. Inoltre, l’Agenzia chiarisce che qualora il reddito imputato ai beneficiari residenti sia prodotto da un trust in Italia e quivi già tassato ai sensi dell’art.73 del Tuir, lo stesso non sconterà un ulteriore imposizione in capo ai beneficiari. Al contrario, nel caso di beneficiari non residenti di trust italiani, il reddito loro imputato va considerato prodotto in Italia ai sensi del principio generale di cui all’art.23, lett.b) del Tuir, e conseguentemente i redditi imputati ai beneficiari sono tassabili a prescindere dalla loro effettiva corresponsione.


Operazioni di leasing effettuate da un gruppo di imprese
Corte di Giustizia – Sentenza del 22 dicembre 2010, causa C-103/09

La Corte di Giustizia ha stabilito che il vantaggio fiscale del leasing, rispetto all’acquisto di un bene strumentale, non è contrario agli scopi della normativa sull’Iva, purché le condizioni contrattuali dell’operazione, in particolare quelle riguardanti la fissazione dell’importo dei canoni locativi, corrispondano a normali condizioni di mercato e il coinvolgimento di una società terza intermediaria non sia atto ad ostacolare l’applicazione delle disposizioni tributarie. Inoltre, il fatto che tale impresa non effettui operazioni di leasing nell’ambito delle sue normali operazioni commerciali è ininfluente a tale proposito. Secondo la Corte, tuttavia, l’operazione può qualificarsi come “abusiva” se mira a ridurre l’imposta attraverso la previsione di canoni inferiori a quelli di mercato.

Avviamento costante commerciale di una azienda
Cassazione – Sentenza del 30 dicembre 2010, n.26429

La Corte di Cassazione ha chiarito che la determinazione del valore dell’avviamento deve avere riguardo all’intero complesso dei valori costitutivi dell’azienda e non deve ritenersi necessariamente diminuito al variare in peius del valore di taluni beni. La Corte, infatti, ricorda che l’avviamento non è un bene né un diritto, bensì una qualità della azienda consistente nella capacità della stessa di dare profitti ed il cui valore viene iscritto in bilancio secondo una pluralità di possibili criteri.

 

Fonte: www.cbalex.it

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