I provvedimenti, le circolari, i pareri e le risoluzioni in materia fiscale.
Gli ultimi aggiornamenti dal 6 al 20 ottobre 2011.
Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo
Agenzia delle Entrate – Risoluzione del 19 ottobre 2011, n.100/E
L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle possibilità di fruizione del credito d’imposta per attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che le società che, per esaurimento delle risorse disponibili, hanno ricevuto il diniego all’utilizzazione del credito per attività di ricerca e sviluppo di cui sopra, potranno, a decorrere dall’anno 2011, utilizzare in compensazione mediante Modello F24 il credito d’imposta nella percentuale massima complessiva stabilita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato il 4 marzo 2011 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sempreché, ovviamente, le stesse società abbiano realizzato, nei periodi di imposta per i quali hanno presentato il formulario (modello FRS), investimenti in attività di ricerca in misura pari a quella indicata nel formulario stesso.
Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21 per cento
Agenzia delle Entrate – Circolare del 12 ottobre 2011, n.45/E
L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dall’art.2, commi da 2-bis a 2-quater, del dl 13 agosto 2011, n.138 [cfr.: Tax Newsletter n.18/2011] ricordando, in particolare, che:
- per quanto concerne le cessioni di beni, mobili e immobili, e le prestazioni di servizi, nel caso in cui, anteriormente al verificarsi degli eventi che realizzano il fatto generatore dell’imposta indicati dall’art.6 del Decreto Iva, o indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, è previsto (art.6, comma 4 del Decreto Iva) che l’operazione si consideri effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o del pagamento;
- nel caso di fatture ad esigibilità differita anche se il debito Iva nei confronti dell’erario sorge nel momento della riscossione effettiva del corrispettivo, anziché nel momento di emissione della fattura o della consegna del bene, resta comunque invariato il momento di effettuazione dell’operazione al cui verificarsi sorge l’obbligo di emissione della fattura, che deve riportare l’indicazione “operazione ad esigibilità differita”, e della relativa registrazione.
Parità di trattamento per i dividendi distribuiti a società residenti e non residenti
Corte di Giustizia UE – Sentenza del 15 settembre 2011, causa C-310/09
La Corte di Giustizia ha chiarito che gli articoli 49 (libertà di stabilimento) e 63 (libera circolazione dei capitali) del Trattato UE ostano a una normativa di uno Stato membro diretta all’eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi che consente a una società controllante di imputare sull’anticipo d’imposta – che essa è tenuta a versare al momento della ridistribuzione, ai propri azionisti, dei dividendi percepiti dalle proprie controllate – il credito d’imposta collegato alla distribuzione dei suddetti dividendi se questi provengono da una controllata stabilita in tale Stato membro. La stessa Corte ritiene, inoltre, che tale possibilità sia negata nel caso in cui tali dividendi provengano da una controllata stabilita in un altro Stato membro, dal momento che tale normativa non dà diritto, in quest’ultimo caso, alla concessione di un credito d’imposta collegato alla distribuzione dei citati dividendi da parte di tale controllata.
Riconoscimento del privilegio mobiliare sul credito Irap
Corte di Cassazione – Ordinanza del 28 settembre 2011, n.19857
La Corte di Cassazione ha chiarito che il privilegio mobiliare previsto dall’art.2752 del cod. civ. esteso espressamente ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive dall’art.39 del dl 1 ottobre 2007 n.159 (cd. “Collegato fiscale alla finanziaria 2008”), convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222 deve essere riconosciuto – per detti crediti – anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art.2752 cit.
Fonte: www.cbalex.it